Cassazione penale Sez. I sentenza n. 39853 del 13 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, assume rilievo non solo la patologia implicante un pericolo per la vita, ma ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare un'esistenza al di sotto della soglia di dignitą da rispettarsi anche nella condizione di restrizione carceraria. (Fattispecie relativa a un condannato ultrasettantenne affetto da pił patologie, interagenti sul piano organico e ritenute incompatibili con il trattamento, necessitante di un intervento chirurgico in tempi brevi, non effettuabile in regime di detenzione).

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