(massima n. 1)
In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, assume rilievo non solo la patologia implicante un pericolo per la vita, ma ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare un'esistenza al di sotto della soglia di dignitą da rispettarsi anche nella condizione di restrizione carceraria. (Fattispecie relativa a un condannato ultrasettantenne affetto da pił patologie, interagenti sul piano organico e ritenute incompatibili con il trattamento, necessitante di un intervento chirurgico in tempi brevi, non effettuabile in regime di detenzione).