Cassazione penale Sez. I sentenza n. 15612 del 9 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso. II Tribunale di sorveglianza, pertanto, non può valutare la concedibilità o meno dei benefici di cui agli artt. 147 cod. pen. e 47-ter Ord.pen. sulla base solo di una generica affermazione di "non incompatibilità" delle condizioni di salute con la detenzione in carcere, espressa altresì senza il supporto di un parere medico, ma deve accertare positivamente la loro compatibilità, anche con riferimento al rispetto della finalità rieducativa della pena e del diritto ad un trattamento dignitoso e non inumano, fondando tale accertamento su dati tecnici oggettivi, e se necessario disponendo un'apposita perizia.

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