(massima n. 1)
Ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, non č necessaria un'incompatibilitā assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, bensė occorre che l'infermitā o la malattia comportino un serio pericolo di vita, la non possibilitā di assicurare adeguate cure mediche in ambito carcerario, o causino al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in violazione del diritto alla salute e del senso di umanitā al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario