Cassazione penale Sez. V sentenza n. 27593 del 30 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, non č necessaria un'incompatibilitā assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, bensė occorre che l'infermitā o la malattia comportino un serio pericolo di vita, la non possibilitā di assicurare adeguate cure mediche in ambito carcerario, o causino al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in violazione del diritto alla salute e del senso di umanitā al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario

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