(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen., l'esecuzione della pena detentiva deve essere obbligatoriamente differita se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero se deve aver luogo nei confronti di persona affetta "da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione". In entrambi i casi, l'ulteriore condizione prescritta dalla norma è che la persona si trovi in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. Invece, il differimento facoltativo, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., può essere concesso al condannato che risulti affetto da una grave infermità fisica che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere. Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute.