Cassazione penale Sez. I sentenza n. 51178 del 12 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'insussistenza delle condizioni richieste per la concessione del rinvio facoltativo od obbligatorio dell'esecuzione della pena preclude, di massima, l'applicabilità della detenzione domiciliare per un periodo di tempo determinato previsto dall'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., in quanto tale istituto è privo di un ambito applicativo autonomo, potendo la relativa misura essere riconosciuta, in via surrogatoria, a condizione che ricorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p.. Se, in costanza di gravi infermità, il condannato presenti margini di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze del condannato stesso e quelle della difesa sociale, facciano ritenere necessario un residuo e più tenue controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo del differimento facoltativo della pena, la detenzione domiciliare per il termine di durata stabilito e prorogabile. (Nella specie, per la S.C., il Tribunale ha, in modo adeguato e coerente, scartato anche la concreta possibilità dell'applicazione dell'istituto surrogatorio di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., stante la persistente compatibilità delle condizioni fisiche del detenuto con il regime inframurario).

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