(massima n. 1)
L'esecuzione della pena detentiva deve essere obbligatoriamente differita se il condannato č affetto da malattia particolarmente grave per la quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, a meno che la persona si trovi in una fase della malattia cosģ avanzata da non rispondere pił ai trattamenti disponibili.