Cassazione penale Sez. I sentenza n. 29421 del 22 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermitā fisica, il giudice, per valutare l'incompatibilitā tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, č tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalitā rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanitā, alla luce della sua durata, dell'etā del condannato e della pericolositā sociale dello stesso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.