(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, il periodo di sottoposizione a misura cautelare, diversa dalla detenzione in carcere, sofferto all'estero non può essere computato ai fini della decorrenza del termine massimo o di quello di fase della custodia cautelare in Italia, nel caso in cui la persona da consegnare sia stata assoggettata a misure preventive che, in ragione del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione, non comportino una privazione della libertà equiparabile a quella imposta dai vincoli custodiali. (Fattispecie relativa ad indagato arrestato in Francia a seguito di mandato di arresto europeo e sottoposto a controllo giudiziario, consistente nella firma settimanale presso l'autorità di polizia e in un'informativa mensile al giudice).