(massima n. 1)
Non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 c.p., l'entitą finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado.