(massima n. 1)
Nei contratti a forma libera, l'esternazione del potere di rappresentanza non richiede la dichiarazione esplicita di spendita del nome del rappresentato, ma può essere manifestata anche attraverso comportamenti univoci e concludenti del rappresentante che siano idonei a far comprendere all'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente.