Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22598 del 1 dicembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Al contratto di parcheggio (o di posteggio), che rientra nella categoria dei contratti atipici, deve ritenersi applicabile la disciplina del deposito, con conseguente responsabilitą ex recepto del gestore, di talchč l'eventuale clausola di esonero dalla responsabilitą di quest'ultimo, nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, deve ritenersi inefficace, se non specificamente approvata per iscritto. Il contratto di posteggio privo dell'obbligo di custodia integra, difatti, gli estremi di una fattispecie o di contratto nullo per difetto di causa, ovvero di locazione (o comodato) del «posto auto» consistente nella messa a disposizione, per un tempo determinato o indeterminato, di una porzione del bene immobile di proprietą del locatore (o del comodante) affinché sia goduta al solo fine della sosta del veicolo, senza alcun altro obbligo a carico del dante causa (cd. «posteggio incustodito»).

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