Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6866 del 21 giugno 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

L'assimilazione dei campeggi turistici agli alberghi, ai sensi dell'art. 1786 c.c., ai fini dell'applicazione della disciplina del deposito in albergo dettata dagli artt. 1783 e seguenti c.c., con l'esclusione prevista dall'art. 1785 quinquies (introdotto dall'art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316), per i veicoli e le altre cose richiamate dalla norma in esame, viene meno allorché il campeggio venga utilizzato non quale luogo di permanenza del campeggiatore con la propria tenda o ruolotte, ma quale luogo di deposito di un determinato automezzo, affidato a tale limitato e determinato scopo, normalmente durante il periodo di chiusura stagionale, al proprietario o gestore del campeggio, nel cosiddetto rimessaggio invernale. Nella suddetta ipotesi, l'affidamento del mezzo dà luogo ad un contratto di deposito da cui deriva l'obbligo di custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituzione, con la conseguente applicabilità delle norme generali di cui agli artt. 1766 e seguenti, c.c. Pertanto, essendo inapplicabile la disciplina del deposito in albergo, compresa la norma di eccezione di cui all'art. 1785 quinquies, che esclude l'obbligo dell'albergatore di custodire e conservare i veicoli del cliente, deve considerarsi vessatoria e perciò inefficace se non approvata specificamente per iscritto, la clausola del regolamento del campeggio di esclusione della responsabilità del gestore in caso di furto dei veicoli o degli oggetti in essi contenuti.

(massima n. 2)

Nel contratto di deposito la consegna della cosa ed i conseguenti doveri di custodia e di restituzione non restano limitati alla cosa nella sua struttura elementare, ma si estendono, salvo patto contrario, a tutte quelle che, pur mantenendo una propria autonomia, siano destinate in modo durevole al suo servizio od ornamento costituendone pertinenza. (Nella specie, in base all'enunciato principio la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che, nel contratto atipico di parcheggio di una roulotte, l'obbligo del depositario di custodia e di restituzione ed, in mancanza, del relativo risarcimento, si estendeva a tutte quelle cose che ne costituivano la normale attrezzatura, quali tende, frigorifero, tavolo, sedie, sacchi a pelo ecc.)

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