(massima n. 1)
La misura del danno deve avere per oggetto il ristoro dell'intero pregiudizio subíto dal danneggiato, in coerenza con la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile. Ed infatti sebbene il danneggiato sia tenuto anche ad una condotta positiva, diretta a limitare (o escludere) le conseguenze dannose dell'altrui inadempimento ex art. 1227 cod. civ., siffatto contegno - dovendo essere valutato alla stregua dell'art. 1375 cod. civ., e quindi del principio dell'apprezzabile sacrificio - non può spingersi fino ad escludere attività intraprese nel legittimo esercizio di un diritto, quale l'opposizione all'avviso di accertamento.