Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26463 del 9 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

 Ove al momento della stipula di un mutuo ipotecario, la certezza sull'identitā personale della parte mutuataria sia fondata, oltre che sull'esame della carta d'identitā (o altro documento equipollente), anche sul confronto della corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca ai fini dell'istruttoria della pratica di mutuo, deve ritenersi adempiuto l'obbligo professionale di identificazione da parte del notaio, mentre č contrario a buona fede o correttezza il comportamento della banca che, dopo aver predisposto la documentazione per la stipula del mutuo comprensiva anche dei dati identificativi del mutuatario, si dolga della erronea identificazione compiuta dal notaio sulla base dell'apparente regolaritā della carta d'identitā.

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