(massima n. 1)
In tema di leasing traslativo, ove la vendita o altra allocazione sul mercato del bene concesso in leasing non avvenga, non vi può essere in concreto una locupletazione che eluda il limite ai vantaggi perseguiti e legittimamente conseguibili dal concedente in forza del contratto. Per cui resta fermo il diritto dell'utilizzatore di ripetere l'eventuale maggior valore che dalla vendita del bene, a prezzo di mercato, ricavi il concedente, rispetto alle utilità che quest'ultimo avrebbe tratto dal contratto qualora finalizzato con il riscatto del bene. Con l'ulteriore puntualizzazione che, nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a prezzi di mercato, essa dovrà esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 cod. civ.