(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p., non č sufficiente una minore efficacia causale dell'attivitā prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma č necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, tale che la sua mancanza non avrebbe comportato apprezzabili conseguenze sullo sviluppo della serie causale produttiva dell'evento cosė da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso, (irrilevanza non ravvisabile nel caso di specie).