Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 30432 del 8 luglio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Risponde del reato di alterazione di stato mediante falso, di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen., anche colui che, pur senza rendere alcuna falsa dichiarazione di nascita, contribuisca materialmente o moralmente, con adeguata efficienza causale, all'evento tipico realizzato dall'autore della dichiarazione che altera lo stato di nascita. (Fattispecie in cui l'imputato aveva svolto il ruolo di istigatore).

(massima n. 2)

In tema di misure cautelari personali, il limite di pena detentiva previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. per l'applicazione della custodia cautelare in carcere deve essere calcolato tenendo conto degli aumenti conseguenti al cumulo materiale o giuridico relativi a tutti i reati ai quali si riferisce la misura, in quanto detta disposizione riguarda la sanzione concretamente irrogabile per i reati contestati, diversamente dalla previsione di cui all'art. 278 cod. proc. pen., secondo la quale, per la determinazione dei limiti di pena entro i quali č consentita l'applicazione delle misure cautelari, non si tiene conto della continuazione, dovendo aversi riguardo alle cornici edittali previste in astratto per le singole fattispecie incriminatrici. (Rigetta, Trib. Libertā Roma, 11/04/2025)

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