(massima n. 2)
In tema di misure cautelari personali, il limite di pena detentiva previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. per l'applicazione della custodia cautelare in carcere deve essere calcolato tenendo conto degli aumenti conseguenti al cumulo materiale o giuridico relativi a tutti i reati ai quali si riferisce la misura, in quanto detta disposizione riguarda la sanzione concretamente irrogabile per i reati contestati, diversamente dalla previsione di cui all'art. 278 cod. proc. pen., secondo la quale, per la determinazione dei limiti di pena entro i quali č consentita l'applicazione delle misure cautelari, non si tiene conto della continuazione, dovendo aversi riguardo alle cornici edittali previste in astratto per le singole fattispecie incriminatrici. (Rigetta, Trib. Libertā Roma, 11/04/2025)