(massima n. 1)
Ove, nel caso di frode informatica (art. 640-ter, c.p.), segua il versamento del profitto illecito su un conto corrente bancario messo a disposizione da un terzo soggetto, estraneo al perfezionamento del reato presupposto, anche in tal caso, mancando ogni forma di concorso punibile nel reato di truffa informatica, non avendo lestraneo precisa cognizione della specifica operazione delittuosa, il successivo versamento sul c/c finalizzato a permetterne il godimento agli autori del delitto presupposto configura una ipotesi di riciclaggio punibile, anche a titolo di dolo eventuale, ex art. 648 bis, c.p.