(massima n. 1)
Integra il reato di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta dell'"extraneus" che si faccia latore di messaggi dal carcere nell'interesse del sodalizio, nel caso in cui detta attivitą sia reiterata e non episodica, nonché riferita a messaggi aventi contenuto idoneo a porsi quale elemento condizionante, consapevole e volontario, rispetto alla conservazione o al rafforzamento delle capacitą operative dell'associazione mafiosa, a nulla rilevando che l'intermediario conosca o meno tale contenuto, purché sia consapevole dell'aiuto illecito apportato con la finalitą di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere.