(massima n. 1)
In tema di collusione di cui all'art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non č punibile la condotta dell'estraneo che abbia consentito o aderito alla proposta collusiva, configurandosi, invece, concorso punibile nel caso di istigazione, determinazione o agevolazione idonee ad incidere, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., sul perfezionamento della fattispecie.