(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale. Non occorre, pertanto, una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva, siccome questa, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene dichiarata ma ritenuta e applicata nei confronti di un soggetto recidivo, da considerarsi tale in quanto già condannato due volte per delitti non colposi. (Sulla base di tale principio la S.C. ha dichiarato l’infondatezza del motivo di ricorso proposto dal A.A. con riguardo alla recidiva, nella parte in cui lamenta l'illegittimità dell'applicazione della recidiva reiterata in assenza di un precedente riconoscimento della recidiva semplice).