(massima n. 1)
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche quando non sia conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti e anche nel caso in cui siano state riconosciute altre circostanze aggravanti che concorrono al giudizio di bilanciamento, posto che la recidiva esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.