(massima n. 1)
La recidiva si giustifica nella riscontrata insensibilitā del soggetto al trattamento repressivo e rieducativo, implicando che le condotte criminose pregresse siano indicative di una maggiore capacitā criminale e pericolositā. L'onere motivazionale della recidiva č soddisfatto anche con argomentazioni succinte che evidenzino la prosecuzione di un processo delinquenziale giā avviato, valutando i precedenti penali nel loro rapporto con il reato in esame.