(massima n. 1)
In caso di patteggiamento per una pluralitą di reati uniti dal vincolo della continuazione, il proscioglimento, nel corso del giudizio, per una qualsiasi causa, per uno dei cd. reati satellite, non determina la caducazione dell'intero accordo, ma solo l'eliminazione della pena prevista per suddetto reato, a condizione che nella motivazione della sentenza siano indicati i singoli aumenti da applicare per ciascun reato e non sia riportata la sola pena finale complessiva, non sussistendo, in tale ipotesi, il pericolo di un'indebita alterazione del profilo negoziale della pronuncia. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento limitatamente al delitto di minaccia, ritenuto assorbito in quello di atti persecutori, eliminando, nella misura determinata dall'accordo intercorso tra le parti, il relativo aumento di pena).