(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il reato pił grave ritenuto in continuazione, il giudice, nel determinare la pena per il reato satellite, non č vincolato alla quantificazione gią effettuata in termini di aumento ex art. 81, comma 2, c.p., ma, per il divieto di "reformatio in peius", non puņ irrogare una pena pił grave, per specie e quantitą, di quella base stabilita nel provvedimento di condanna annullato, purché superiore al minimo edittale previsto per tale reato satellite, configurandosi altrimenti un'ipotesi di pena illegale.