(massima n. 1)
In tema di continuazione in sede esecutiva tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento, è irrevocabile il consenso scritto prestato dal pubblico ministero alla richiesta di rideterminazione della pena presentata nell'interesse del condannato ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., sicché, ove il giudice dell'esecuzione accolga la richiesta, il pubblico ministero non può ricorrere per cassazione, dolendosi della misura della pena, avverso il provvedimento che abbia recepito l'accordo, salvo in caso in cui denunci errori che hanno portato alla determinazione di una pena illegale.