(massima n. 1)
In sede esecutiva, č consentita l'applicazione della disciplina della continuazione anche in relazione a reati giā estinti, sussistendo l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen., anche se da essa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all'entitā della pena da espiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne.