(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il reato base, il giudice che deve determinare nuovamente la pena per il reato satellite non č vincolato alla quantitą della pena individuata quale aumento ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. Tale principio č espressione della consolidata giurisprudenza che consente al giudice di rinvio di adeguare il trattamento sanzionatorio per il reato satellite alla nuova configurazione del caso senza violare il divieto di reformatio in peius. (Fattispecie in cui potrebbe essere determinata una diversa pena nel giudizio di rinvio rispetto a quella stabile come aumento nella sentenza di appello).