(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, č vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravitą, a fare riferimento a quella punita con la pena pił grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite.