(massima n. 1)
In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralitą di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati gią riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello pił grave ed infine operare, sulla pena che č stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli gią riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.