(massima n. 1)
Il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato pił grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede.