(massima n. 1)
Ai fini della determinazione dei limiti entro i quali possono essere applicate le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, deve tenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo pił reati unificati per concorso formale o continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuati ai sensi dell'art. 81, cod. pen., non potendosi considerare isolatamente la pena inflitta per il reato pił grave ovvero, qualora la sostituzione sia ammissibile soltanto per alcuni dei reati unificati, la parte di pena irrogata per questi ultimi.