(massima n. 1)
In materia di riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati giudicati con distinte decisioni, il condannato non ha l'onere di provare l'unicità del disegno criminoso, ma solo di indicare i reati legati da tale vincolo e di prospettare specifici elementi sintomatici della programmata unità criminosa. Spetta al giudice dell'esecuzione, tenuto conto delle allegazioni difensive e attraverso l'esame approfondito dei casi oggetto delle sentenze, individuare i dati sostanziali di possibile collegamento. L'identità dell'arma utilizzata nei reati può essere riconosciuta sulla base di sentenze precedenti divenute irrevocabili. Una volta accertata, costituisce un elemento rilevante per la determinazione della pena e per il riconoscimento della continuazione, incidendo sulla valutazione del disegno criminoso unitario.