(massima n. 1)
In tema di esecuzione, è illegale la pena che, in conseguenza del riconoscimento "in executivis" della continuazione, sia stata aumentata in misura superiore ai limiti stabiliti dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen., sicché, pur se il provvedimento non sia stato impugnato, il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione di ricondurla entro i limiti inderogabili previsti dall'ordinamento. (Fattispecie relativa a richiesta presentata dal condannato a seguito della notifica del provvedimento di cumulo che aveva messo in esecuzione la pena illegale come rideterminata "in executivis").