(massima n. 1)
Ai fini della determinazione dei limiti entro i quali possono essere applicate le sanzioni sostitutive brevi, stabiliti dall'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, ove sia ritenuto il vincolo della continuazione dei reati "sub iudice" con reati gią giudicati, deve tenersi conto della pena detentiva come rideterminata all'esito degli aumenti operati in forza dell'art. 81 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la diversa disciplina dettata dall'art. 70, legge cit., laddove consente, se il cumulo delle pene sostituite non ecceda quattro anni, di applicare le singole pene sostitutive distintamente anche oltre i limiti previsti dall'art. 53 legge cit., riguarda il cumulo "in executivis" di pene irrogate con sentenze diverse).