(massima n. 1)
In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a pił reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilitą dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si č formato il giudicato parziale, č preclusa la possibilitą di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione. Infatti, la continuazione tra reati introduce una disciplina di favore esclusivamente sul piano sanzionatorio, senza che le singole fattispecie perdano la loro autonomia, con la conseguenza, sul piano processuale, che l'ammissibilitą dei motivi di ricorso deve essere valutata con riguardo a ciascun reato, a prescindere dall'eventuale continuazione ritenuta tra i medesimi.