(massima n. 1)
In tema di misure di sicurezza, il giudice, nel disporre la libertą vigilata, ove la condanna riguardi un reato ritenuto in continuazione con altro precedentemente giudicato, deve avere riguardo al solo aumento di pena determinato a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e non gią alla pena complessiva rideterminata.