(massima n. 1)
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdono la loro individualitā, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell'assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuitā, in funzione della realizzazione di un unico fine. (Fattispecie relativa alla detenzione e alla successiva cessione della medesima sostanza stupefacente, in cui, pur nell'identitā dell'oggetto materiale di condotte strutturalmente eterogenee, č stato escluso il concorso apparente sul rilievo della non contiguitā temporale dell'iniziale condotta di detenzione e delle successive cessioni).