(massima n. 1)
In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicitą del disegno criminoso, non puņ attribuire rilievo ad un programma di attivitą delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale. L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietą del contesto e della spinta a delinquere, la brevitą del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti. Mentre l'identitą del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguitą spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalitą di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori.