(massima n. 1)
In tema di continuazione in executivis si applica la norma dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., che prevede che in tale eventualità la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione sia avanzata dall'interessato con il consenso del Pubblico ministero. Il giudice dell'esecuzione può superare l'eventuale dissenso del P.M., ove lo ritenga ingiustificato, solo dando sul punto congrua motivazione.