(massima n. 1)
Al giudice di rinvio non è preclusa, in via di principio, l'applicazione dell'art. 81 c.p., comma 2. La richiesta volta a ottenere che sia riconosciuta l'identità del disegno criminoso può essere, infatti, proposta anche in tale fase di giudizio, in quanto i poteri esercitabili dal giudice nel giudizio rescissorio sono gli stessi che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata e possono trovare un limite esclusivamente nelle statuizioni sulle quali si sia eventualmente formato il giudicato parziale, ovvero in quelle concernenti il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. Nella specie, tuttavia, la censura non si confronta con la sentenza impugnata, laddove la richiesta del riconoscimento della continuazione era stata inserita solo nella proposta di concordato in appello cui il Pg. non aveva prestato il consenso.