(massima n. 1)
Nel giudizio di cognizione, il criterio moderatore del cumulo materiale, di cui all'art. 78 cod. pen., opera, necessariamente, dopo la riduzione di pena per il rito abbreviato, anche nel caso in cui sia riconosciuta la continuazione tra un reato gią giudicato, per il quale č stata inflitta la pena pił grave, e i reati oggetto del giudizio abbreviato, considerati satelliti del primo.