(massima n. 1)
In tema di reato continuato, non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, nell'escludere un'aggravante ad effetto speciale, non operi la corrispondente riduzione sanzionatoria, nel caso in cui la pena base per il reato ritenuto pił grave sia stata determinata nel minino edittale e siano stati, altresģ, operati, con riguardo a ciascun reato satellite, singoli aumenti di pena non computati in primo grado in funzione del rispetto del limite di cui all'art. 78 cod. pen.