(massima n. 1)
In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra pił reati giudicati con rito abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito si applica prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., che limita la pena della reclusione a non pił di trenta anni. Questa modalitą differisce dal calcolo applicato nel giudizio di cognizione.