(massima n. 1)
Qualora la misura delle pene accessorie omogenee, disposta con la sentenza di primo grado, sia stata determinata in relazione ai due reati per i quali č intervenuta condanna, l'assoluzione in appello relativamente a taluno di essi, giā ritenuto avvinto dal vincolo della continuazione, obbliga il giudice dell'impugnazione, oltre che a ridurre la pena principale, anche ad eliminare dal cumulo delle pene accessorie omogenee la parte ad esso relativa, posto che la durata di dette pene accessorie deve tenere conto dei principio costituzionali di proporzionalitā e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in relazione agli elementi ex art. 133 cod. pen. (Fattispecie in tema di reati tributari).