(massima n. 1)
La revoca, in sede di revisione, della condanna all'ergastolo, unificato a pena detentiva temporanea sostituita, ex art. 72, comma secondo, cod. pen., con l'isolamento diurno che risulti gią eseguito, comporta lo scioglimento del cumulo e, in applicazione analogica dell'art. 184, comma primo, cod. pen., la riduzione della metą della pena detentiva determinata per i reati concorrenti diversi da quello punito con la pena perpetua.