Cassazione penale Sez. II sentenza n. 37104 del 13 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di cognizione, la riduzione sanzionatoria correlata alla scelta del rito abbreviato si effettua dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seguenti cod. pen., fra le quali rientra la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. (Fattispecie in cui la pena era stata determinata, per effetto della continuazione "esterna", in misura superiore a trenta anni di reclusione, rispetto alla quale la Corte ha precisato che la riduzione per la scelta del rito abbreviato andava effettuata solo dopo l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., che impone di contenere la pena entro i trent'anni di reclusione).

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