(massima n. 1)
Il delitto di combustione illecita di rifiuti pericolosi, di cui all'art. 256-bis, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura di reato autonomo e non di circostanza aggravante della fattispecie di cui al primo periodo, in ragione della differenza originaria tra rifiuti pericolosi, in termini "assoluti" o "speculari", e non pericolosi, con conseguente inoperativitą del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. (Fattispecie relativa a delitto commesso antecedentemente all'entrata in vigore del d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, che, comunque, non ha modificato l'indicata norma incriminatrice).