Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5234 del 28 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione dei contratti, per la ricerca della comune intenzione dei contraenti rileva, come primo e principale strumento, il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto. Ma č ovvio che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce del contesto nel quale quella letteralitą si esprime, per modo da individuarne il senso in termini a tal punto univoci da non consentire altro che una interpretazione difforme da quella prescelta in asserita violazione del criterio.

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