Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5023 del 26 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, poiché il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche quando il testo dell'accordo sia chiaro ma dissonante con indici esterni rivelatori di una diversa volontą dei contraenti.

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